Adozione misure di mitigazione dei rischi legati a vari scenari e livelli di criticità in ambito di protezione civile

Data:
28 Ottobre 2025

Adozione misure di mitigazione dei rischi legati a vari scenari e livelli di criticità in ambito di protezione civile

Nell’ottica di fronteggiare con prontezza operativa le criticità verosimilmente maggiori, livello arancione o superiore, per gli scenari possibili sul nostro territorio, il Sindaco ha emesso l’ordinanza n. 212/2025 con valore dal 1° Novembre 2025 al 31 Marzo 2026 grazie alla quale, automaticamente, alla ricezione del bollettino di valutzione criticità emesso direttamente dal Centro Funzionale Regionale, scatteranno dirette misure preventive per la sicurezza dell’intera cittadinanza.

L’ordinanza può essere scaricata direttamente dal sito del Comune di Monsummano Terme, oppure in formato PDF: QUI

In breve riportiamo i comportamenti da seguire in relazione al livello di criticità atteso o in atto sul territorio comunale:

Criticità

Scenario

Misura

GIALLO

idraulico, idrogeologico, temporali, vento

di imporre il rispetto delle misure generali previste per il singolo scenario, salvo ulteriori valutazione in base ai reali effetti al suolo.

ARANCIO

  1. idraulico, idrogeologico, temporali

Il divieto:

  1. di stabile occupazione da parte di persone e/o animali di ogni locale ipogeo o comunque al di sotto del piano di campagna, soggetto ad allagamento noto e/o comunque precedentemente già verificatosi;

  2. di svuotamento di invasi, piscine, serbatoi o altre strutture simili o analoghe, rimandando tali operazioni all’esterno dei periodi previsti nella presente ordinanza.

  1. idraulico, idrogeologico, temporali, vento

 

Oltre alle prescrizioni e divieti individuati nel punto A che precede:

  1. Il divieto di svolgere:

    1. manifestazioni all’aperto e su area pubblica quali fiere, sagre, mercati, fiere promozionali o comunque altrimenti denominate, sportive all’aperto, ivi comprese le sessioni di allenamento, prova, o comunque altrimenti denominate, siano rimandante alla prima data utile che permetta il loro sicuro svolgimento in accordo con le strutture comunali addette, le società sportive e le relative Federazioni coinvolte, laddove necessario.

    2. attività di qualsiasi genere (a titolo di esempio pesca, caccia, ciclismo, cicloturismo, passeggiate, trekking, escursionismo, etc.) da svolgersi o svolte nella parte di Via delle Colmate che adduce al Padule di Fucecchio (tratto dopo l’intersezione con ponte sul Torrente Nievole) e nella parte di Via del Fossetto dall’altezza del Quagliodromo verso il Padule di Fucecchio. Parimenti è inibito l’accesso alla suddetta zona con qualsiasi mezzo o modalità, ad eccezione dei mezzi di soccorso, Polizia, Polizia Locale e Protezione Civile.

  2. Il divieto di accesso e permanenza presso parchi, giardini, strutture sportive o ricreative all’aperto (parchi giochi attrezzati, altre aree comunque libero o attrezzate), cimiteri ed altri luoghi pubblici di aggregazione caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea o altrimenti specificatamente identificati, siano chiusi ed inibiti alla frequentazione e stazionamento del pubblico fino alla cessata criticità o, comunque, al termine dei sopralluoghi post evento in chiave di gestione dell’emergenza (in tale ultimo caso segue espressa comunicazione alla popolazione);

  3. Obbliga la popolazione a porre in essere le misure specifiche di autoprotezione previste nel piano di protezione civile ed ogni altra utile attività volta alla salvaguardia delle proprietà private.

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Ultimo aggiornamento

28 Ottobre 2025, 16:38

Inclusività

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